L’inesatta indicazione nella nota di trascrizione del pignoramento dei beni pignorati, ovvero la sua tardiva rettifica, può costituire vizio invalidante l’intero processo esecutivo?
Recentemente la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n.15143 del 6.6.2025 chiamata a pronunciarsi in tema di mancato rinnovo della trascrizione entro il termine ventennale, ha affermato che “qualora nel termine ventennale non venga rinnovata la trascrizione del pignoramento immobiliare, pur restando preclusa la possibilità di procedere ad una rinnovazione tardiva, il Giudice dell’esecuzione è tenuto a rilevare, anche d’ufficio, il venir meno di un elemento perfezionativo del pignoramento, indispensabile perché destinato a preservare la fruttuosità del diritto staggito ad opera dell’aggiudicatario o dell’assegnatario e, per l’effetto determinante, l’improseguibilità del processo esecutivo”.
Alla luce delle osservazioni, desumibili dalla richiamata Giurisprudenza, la mancata trascrizione del bene staggito, del pari del suo mancato rinnovo ventennale, determina una situazione in cui il processo esecutivo non è più in grado di pervenire al risultato cui è diretto, ovvero conseguire la soddisfazione dei crediti azionati, nonché la trasformazione in denaro del diritto pignorato.
In sintesi: secondo la Cassazione lo scopo del processo di espropriazione immobiliare è la vendita a terzi del bene pignorato per soddisfare i diritti dei creditori, e proprio per realizzare tale scopo, è necessario sia che il pignoramento sia notificato al debitore, sia che esso venga trascritto.
I professionisti del team AvLegal hanno recentemente assistito un persona fisica nei cui confronti è stata promossa espropriazione immobiliare su beni sottoposti a pignoramento ma trascritti solo in parte. La tesi promossa dal team AvLegal si è incentrata sull’interpretazione della norma contenuta nell’art. 2665 c.c. posto che l’inesattezza relativa alla corretta identificazione dei beni posti all’incanto è una situazione patologica della procedura sufficiente a determinare l’impossibilità di individuare l’esatto oggetto della espropriazione.
Ed ancora che gli atti esecutivi successivi sono risultati parimenti affetti da nullità, in quanto compiuti nell’assenza del necessario atto presupposto rappresentato dal pignoramento, quale fattispecie a formazione progressiva in cui notificazione e trascrizione risultano, ai sensi dell’art. 555 c.p.c. elementi inscindibili affinché possano prodursi gli effetti legali tipici dell’espropriazione immobiliare.
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