Appalti: l’inosservanza di prescrizioni contenute nel disciplinare di gara non è sempre fatale. La parola al Consiglio di Stato

Il principio di autovincolo della Stazione Appaltante, che impone alla stessa di rispettare la disciplina di gara dalla stessa individuata, mantiene indubbia centralità ma non deve trasformarsi in un ostacolo irragionevole alla concorrenza.

Con la recente Sentenza n. 1688 del 4 marzo 2026, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in relazione ad una fattispecie in cui era stata censurata l’inosservanza da parte dell’offerta dell’aggiudicatario della procedura di gara di alcune prescrizioni previste nel disciplinare, è tornato a tracciare il confine tra rigore formale e contenuto sostanziale dell’offerta. Il tema è il delicato equilibrio tra il rispetto della lex specialis e il principio di massima partecipazione.

Cosa emerge dalla pronuncia?

  • Chiarimenti ammessi: se l’offerta presenta margini di equivocità, è riconosciuta alla Stazione Appaltante la facoltà di chiedere chiarimenti, purché venga operato un attento bilanciamento tra i principi di massima partecipazione alla gara e di par condicio tra gli offerenti;
  • Dubbi interpretativi: In caso di ambiguità sulla natura escludente di alcune previsioni contenute nel bando di gara, prevale l’interpretazione che favorisce il principio di massima partecipazione alla gara;
  • Integrazioni vietate: Resta fermo il divieto assoluto di integrare o modificare l’oggetto dell’offerta ed i suoi elementi fondamentali dopo la scadenza del termine di presentazione della stessa.

In sintesi: l’obiettivo non è escludere per un vizio formale, ma comprendere la reale portata dell’impegno assunto dall’offerente favorendo la massima partecipazione alla gara.

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