Il team AV Legal ha promosso procedimenti giurisdizionali dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, per la tutela di posizioni giuridiche soggettive compresse e limitate dall’esercizio del potere amministrativo comunale estrinsecatosi in attività autorizzativa e di rilascio di permessi e concessioni in favore di soggetti esercenti attività di servizio funebre.
In particolare i ricorsi amministrativi in esame hanno riguardato l’impugnazione di provvedimenti amministrativi attraverso cui un Ente locale abruzzese ha dapprima approvato il progetto per la realizzazione di una casa funeraria all’interno di una struttura commerciale esistente su un’area collocata in piena zona residenziale ed altresì ha ivi autorizzato l’avvio dell’attività di Casa Funeraria ex art. 37 L.R. n. 41/2012 come di recente modificato dall’art. 26, comma 1°, L.R. 17 maggio 2023, n. 22.
La tesi promossa dal team di AV Legal ha evidenziato l’avvenuta violazione da parte della Pubblica Amministrazione della normativa regionale che regola l’esercizio dell’attività funeraria, contenuta nella L.R. Abruzzo n. 41/2012.
Il punto nevralgico della questione dedotta dinanzi al TAR è stato dunque la corretta ricostruzione, anche in termini esegetici, della nozione di natura residenziale delle aree ove, per l’appunto, risulta precluso, per ragioni di ordine prevalentemente igienico sanitario, l’esercizio delle ridette attività.
I canoni ermeneutici cui fare affidamento per la corretta individuazione della natura residenziale di un’area urbanistica, nonché per la valutazione del pregiudizio derivante dalla collocazione delle case funerarie in aree, non espressamente residenziali ma parzialmente edificate, ovvero aventi destinazione urbanistica diversa da quella in cui è consentito collocarle, sono stati recentemente affrontati dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato nella pronuncia del 22.07.2025.
In particolare il massimo organo di giustizia amministrativa è stato chiamato ad accertare la legittimazione di un Comune marchigiano al rilascio dell’autorizzazione del cambio di destinazione d’uso di un immobile, ubicato in zona produttiva d’espansione privata, in casa del commiato.
Nello specifico il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’attività funeraria contrastasse con i criteri previsti dell’art 9 bis della legge regionale Marche, 1 febbraio 2005, n. 3 […] stante la riscontrata incompatibilità del servizio ivi svolto con le altre attività dell’area, avente destinazione produttiva, ritenendo che detto servizio, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, non potesse essere qualificato come “artigianato di servizio” e pertanto non fosse compatibile con quanto previsto dalle n.t.a..
Il probabile pregiudizio derivante poi dal rilascio dell’autorizzazione in questione è stato individuato dal Consiglio di Stato nel deprezzamento degli immobili attigui derivante tanto dal presumibile aumento del traffico nella zona adiacente la casa del commiato quanto da un peggioramento complessivo dei caratteri urbanistici dell’area, con conseguente danno per gli immobili ivi presenti, in termini di difficoltà di futura vendita o locazione.
In definitiva per il Consiglio di Stato la localizzazione delle case di commiato deve trovare sede negli strumenti urbanistici, mediante l’individuazione di determinati criteri consistenti nell’individuazione delle zone, nell’esclusione da immobili destinati a civile abitazione, residenza o ad usi turistici o ricreativi, e infine nella garanzia di un’adeguata riservatezza, accessibilità e la disponibilità di spazi di sosta.
I canoni ermeneutici fatti propri dal Consiglio di Stato dunque appaiono perfettamente in linea con la tesi promossa dai professionisti del team di AV Legal, e contribuiscono a delineare la delicata questione giuridica in scrutinio, che appare di evidente attualità.
⚖ AV Legal supporta Enti, Aziende Pubbliche, Imprese e Cittadini nella tutela dei diritti in materia di Diritto Amministrativo, Urbanistica e Contenzioso.
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