Sentenze gemelle del Tribunale di Sulmona recepiscono integralmente i più recenti pronunciamenti della Cassazione Civile sulla dimostrazione della titolarità del diritto da parte della cessionaria di crediti in blocco. Inefficacia probatoria dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e del link alla pagina web ove consultare la lista analitica dei rapporti ceduti.
Il team AV Legal ha assistito persone fisiche e giuridiche divenute destinatarie, in qualità di debitrici cedute, di iniziative giudiziarie intraprese ai loro danni da Istituti di Credito, qualificatisi cessionari di diritti di credito in forza di operazioni di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1998.
A dimostrazione della titolarità del proprio diritto e della conseguente legitimatio ad causam, nelle controversie promosse dinanzi il Tribunale di Sulmona venivano depositati dagli operatori economici avvisi di pubblicazione delle intervenute cessioni in blocco di cui alla Gazzetta Ufficiale di riferimento.
A confutazione delle eccezioni di carenza di legittimazione processuale e sostanziale prontamente sollevate dalle parti assistite dai professionisti del team AV Legal, sulla scorta della rilevata mancata produzione del precipuo contratto di cessione, venivano inoltre indicati dagli Istituti di credito, link di collegamento con la pagina web attraverso cui consultare la lista analitica dei rapporti ceduti e riportati negli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta.
Gli elementi istruttori così individuati sono apparsi ab origine insufficienti a fornire la prova della titolarità del credito in capo alle cessionarie, posto che siffatta capacità può riconoscersi esclusivamente al contratto di cessione, prodotto unitamente all’elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche, unici documenti in grado di provare con certezza tanto l’avvenuta cessione quanto il contenuto della stessa.
In particolare è stato eccepito che i mezzi probatori di cui si sono avvalsi gli operatori economici sono risultati sostanzialmente inadeguati a dimostrare l’intervenuta cessione, in quanto le indicazioni contenute tanto nelle G.U.R.I. quanto nella lista analitica delle posizioni cedute di cui alla pagina web potevano in realtà afferire a qualsiasi contratto di cessione e non necessariamente a quella concernente il diritto in contestazione.
Ebbene, a conclusione dei giudizi così incardinati, il Tribunale, integralmente aderendo alle difese svolte dai professionisti del team AV Legal, ha rilevato il difetto di legittimazione processuale degli Istituti di credito qualificatisi cessionari, per omessa dimostrazione della titolarità dei crediti vantati nei confronti dei debitori ceduti, aderendo integralmente ai principi di diritto recentemente espressi dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. Civ. Sentenza n.3405 del 2024 e analogamente Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 27.06.2025, n. 17310) e di merito (Cfr. Corte d’Appello Milano, Sez. I, Sentenza, 02/08/2025, n. 2389) nella presente materia che appare sempre più di stretta attualità.
Il Tribunale di Sulmona ha dunque specificato che la pubblicazione della cessione in blocco sulla della Gazzetta Ufficiale produce nei confronti dei debitori ceduti i soli effetti indicati nell’art. 1264 c.c. ma non costituisce fonte di titolarità del credito che rimane l’atto di cessione e che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova dell’effettiva titolarità.
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