AV Legal ha assistito una società leader nel settore dello sviluppo di soluzioni software e-procurement in una recente controversia amministrativa introdotta con ricorso proposto da un concorrente di gara escluso per mancato rispetto della procedura telematica di invio dell’offerta.
L’operatore economico impugnava dinanzi al TAR Piemonte il provvedimento di esclusione dalla gara pubblica, convenendo in giudizio la Stazione Appaltante e la società proprietaria dell’applicativo e-procurement sul presupposto per il quale i contestati errori nel caricamento di documenti in fase di presentazione dell’offerta, cui conseguiva l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara, sarebbero dipesi da un malfunzionamento della piattaforma.
Al fine di accertare il suddetto malfunzionamento, la ricorrente chiedeva:
- l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio sui file log forniti dal gestore della piattaforma ed avanzava, ex art. 116, co. 2 c.p.a., istanza per l’ostensione del codice sorgente dell’applicativo.
Ebbene, in fasi distinte della medesima controversia, il Consiglio di Stato ed il TAR Piemonte, integralmente aderendo alle difese svolte da AV Legal, hanno espresso alcuni importanti principi di diritto in una materia che appare sempre più di stretta attualità:
- l’utilizzo degli algoritmi nelle procedure di gara pubbliche.
Quanto anzitutto alla richiesta di ostensione del codice sorgente, già rigettata in primo grado, il Consiglio di Stato con sentenza n. 4857 del 4.06.2025, ha chiarito la netta distinzione tra algoritmo decisionale ed algoritmo di supporto precisando che la piattaforma utilizzata nella gara oggetto di causa non prevedeva alcuna c.d. decisione algoritmica, ma più limitatamente, un algoritmo di mero supporto alle decisioni che restavano rigorosamente affidate al fattore umano.
Da ciò deriva dunque l’applicazione dell’art. 35 D.lgs 36/2023 – in luogo dell’art. 30 invocato dalla società ricorrente – a tenore del quale il diritto di accesso può prevalere sul diritto alla riservatezza aziendale solo quando ritenuto indispensabile e strettamente strumentale alla difesa in giudizio del richiedente, presupposto non sussistente nel caso di specie tenuto conto che venivano prodotti da parte del gestore della piattaforma i file log integrali da cui si evinceva che alcun malfunzionamento dell’applicativo e-procurement si fosse effettivamente verificato.
Peraltro, in continuità con il costante indirizzo giurisprudenziale, il Consiglio di Stato attribuiva ai file di log una efficacia probatoria piena ribadendo che il deposito dei log da cui risulti l’assenza di anomalie consente di ritenere dimostrato il corretto funzionamento della piattaforma. Per tali ragioni il Consiglio di Stato, confermando la statuizione adottata in primo grado dal TAR Piemonte in ordine alla richiesta di ostensione, negava l’accesso al codice sorgente della piattaforma.
Tali circostanze, unitamente ai principi di diritto conseguentemente espressi dal Consiglio di Stato in ordine alla efficacia probatoria dei file log, conducevano il TAR Piemonte, chiamato a pronunciarsi nel merito sulla legittimità del provvedimento di esclusione impugnato, a rigettare la richiesta di consulenza tecnica e/o verificazione avanzata dalla società ricorrente.
In ragione di tanto, il TAR Piemonte rigettava con sentenza n. 1466 del 22.10.2025 il ricorso proposto dall’operatore economico, affermando la legittimità della disposta esclusione nonché la conformità della piattaforma e-procurement agli standard normativi imposti, anche tenuto conto del possesso, da parte del gestore, delle plurime certificazioni (ISO, ANAC e di cybersicurezza) da cui evincere l’alto grado di sicurezza dell’applicativo medesimo relativamente alle tecniche di conservazione dei registri di log.
